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Sez. L, Sentenza n. 10598 del 24/10/1998 (Rv. 520076 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE | Principio di parità di trattamento anche per mansioni identiche - Inesistenza - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520076-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE

Non esistendo un principio generale di parità di trattamento anche a parità di mansioni, la ragionevolezza dei trattamenti differenziati, da un lato, va valutata nel complesso dei trattamenti riservati ai lavoratori considerati, dall'altro, incontra precise garanzie nella contrattazione collettiva nella quale si realizza una sintesi di contrapposti interessi che non può essere messa in discussione dal giudice allorché non vi sia violazione di norme inderogabili di legge nonché dei principi di ragionevolezza, correttezza e buona fede. (In base a questo principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto ragionevole il trattamento riservato ad alcuni sorveglianti della Aeritalia che lavoravano secondo regolari turni avvicendati di otto ore al giorno per sei giorni alla settimana senza il godere del beneficio della pausa retribuita di mezz'ora per il pasto concesso a tutti i lavoratori turnisti, sul rilievo che tale pausa non poteva considerarsi rientrante nell'avvicendamento dei loro turni non soggetti ad interruzione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)