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Sez. L, Sentenza n. 10581 del 25/09/1999 (Rv. 530247 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Autonomia privata - Regolamentazioni contrattuali - Sindacato di ragionevolezza ex art. 3 Cost. - Limiti - Principio di parità retributiva - Desumibilità ex art. 36 Cost. - Esclusione - Conseguenze - Trattamenti diversificati previsti da contratto collettivo - Sindacato giudiziale - Limiti - Fattispecie relativa alla legittimità dell'art. 5 del c.c.n.l. metalmeccanico sulla esclusione della pausa giornaliera per i lavoratori turnisti addetti a impianti o servizi non suscettibili di fermata e alla sua applicabilità agli addetti alla sorveglianza.
Stato
decisa il 1999-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530247-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE

Il canone della ragionevolezza, che rappresenta un opportuno ed utile criterio di valutazione del rispetto del principio di uguaglianza da parte delle leggi, non può agire con la stessa efficacia e profondità nel valutare i regolamenti privati di interessi frutto dell'autonomia contrattuale, e, d'altra parte, neanche è desumibile dall'art. 36 Cost. un principio che imponga la parità di trattamento retributivo a parità di mansioni. Ne consegue che, a fronte di una contrattazione collettiva che introduca trattamenti diversificati, è precluso al giudice sindacare l'assetto di interessi convenuto dalla parti sulla base di apprezzabili motivazioni e senza violazione del principio di buona fede, secondo l'apprezzamento al riguardo del giudice di merito. (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto che l'art. 5 del c.c.n.l. per l'industria metalmeccanica, escludente, in base alla relativa nota a verbale, il diritto dei lavoratori turnisti addetti a lavorazioni a fuoco continuo o comunque ad impianti o servizi non suscettibili di fermata di usufruire della pausa retribuita, non fosse illegittimo e si applicasse anche agli addetti alla sorveglianza dello stabilimento, con esclusione del diritto degli stessi alla ulteriore retribuzione della relativa mezz'ora giornaliera).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)