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Sez. 1, Sentenza n. 10977 del 10/12/1996 (Rv. 501168 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE | Assegnazione della casa coniugale al coniuge affidatario - Opponibilità ai terzi - Trascrizione - Necessità - Limiti - Assegnazione ultranovennale - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501168-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE

Ai sensi dell'art. 155 cod. civ. nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 454 del 1989 (e della successiva ordinanza della medesima Corte n. 20 del 1990), l'onere della trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale, ai fini della sua opponibilità ai successivi acquirenti dell'immobile, riguarda, in analogia con la normativa vigente in materia di scioglimento del matrimonio, ed ai sensi dell'art. 1599 cod. civ., la sola assegnazione ultranovennale, ferma restando l'opponibilità del provvedimento in tutte le altre ipotesi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1599

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)