Sez. 2, Sentenza n. 793 del 25/03/1970 (Rv. 346098 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - CALCOLO DELLA DISTANZA - NOZIONE DI COSTRUZIONE, DI FABBRICA O DI MURO.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - CALCOLO DELLA DISTANZA - NOZIONE DI COSTRUZIONE, DI FABBRICA O DI MURO.*
Ai fini dell'osservanza della disciplina legale delle distanze stabilita dall'art 873 cod civ, per costruzione deve ritenersi ogni opera edilizia che, per la sua struttura e destinazione, abbia carattere di consistenza e stabilita, in modo da assumere Rilevanza concreta in ordine alla finalita della norma, che e quella di evitare dannose e pericolose intercapedini.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)