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Sez. L, Sentenza n. 11742 del 06/06/2005 (Rv. 581904 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Cooperative di lavoro e organismi di fatto di natura analoga - Trattamento contributivo agevolato ex d.P.R. n. 602 del 1970 - Requisito dell'effettivo svolgimento da parte dei soci di attività corrispondente a quella svolta dalla società - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581904-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

Ai fini dell'applicabilità del trattamento contributivo agevolato previsto dal d.P.R. 30 aprile 1970, n.602, in favore dei soci lavoratori di società cooperativa, sono necessari i requisiti di cui all'art. 2 del predetto decreto ed in particolare che i soci esercitino effettivamente l'arte o il mestiere corrispondente alle attività per lo svolgimento delle quali l'organismo associativo è stato costituito e comunque un'attività rientrante tra quelle indicate nell'elenco contenuto all'art. 8 del citato decreto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto applicabile il trattamento contributivo agevolato ai soci di cooperativa svolgenti attività di manutenzione e pulizie, riportata nell'elenco di cui all'art. 8, rimanendo irrilevante l'ampiezza dell'oggetto sociale, che comunque non escludeva che vi rientrasse la attività di pulizia).

Riferimenti normativi: Legge 14/12/1947 num. 1577 art. 23 CORTE COST., Legge 30/04/1970 num. 602 art. 1 CORTE COST., Legge 30/04/1970 num. 602 art. 2, Legge 30/04/1970 num. 602 art. 8, Legge 17/02/1971 num. 127 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)