Sez. L, Sentenza n. 5407 del 06/06/1990 (Rv. 467564 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - IN GENERE - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - INADEMPIMENTO E RECESSO - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - IN GENERE - ASSENZA DEL LAVORATORE PER MALATTIA - PRESTAZIONE CONTESTUALE DI ATTIVITÀ LAVORATIVA IN FAVORE DI UN TERZO - DIVIETO - ESCLUSIONE - LIMITI - GIUSTIFICATO MOTIVO DI LICENZIAMENTO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - IN GENERE - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - INADEMPIMENTO E RECESSO - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - IN GENERE - ASSENZA DEL LAVORATORE PER MALATTIA - PRESTAZIONE CONTESTUALE DI ATTIVITÀ LAVORATIVA IN FAVORE DI UN TERZO - DIVIETO - ESCLUSIONE - LIMITI - GIUSTIFICATO MOTIVO DI LICENZIAMENTO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Benché non esista un divieto assoluto, per il lavoratore subordinato assente per malattia, di prestare nel frattempo attività lavorativa (anche) in favore di un terzo, tuttavia tale comportamento - per il cui accertamento non si impone l'osservanza delle garanzie prescritte (art. 5, quattordicesimo comma della legge n. 638 del 1983) per i controlli sanitari - può assurgere a giustificato motivo di licenziamento, ove se ne possa motivatamente desumere la simulazione della malattia o l'inosservanza del divieto di concorrenza o l'attitudine a pregiudicare o, quanto meno, ritardare la guarigione e, conseguentemente, la ripresa della prestazione lavorativa, con violazione di una obbligazione preparatoria e strumentale rispetto alla corretta esecuzione del contratto. (V 4448/88, mass n 459419; (V 2452/87, mass n 451610).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)