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Sez. L, Sentenza n. 2963 del 11/05/1985 (Rv. 440697 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE TECNICO NOMINATO IN APPELLO - INOSSERVANZA DEL TERMINE PER IL DEPOSITO DELLA RELAZIONE - NULLITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1985-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440697-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE TECNICO NOMINATO IN APPELLO - INOSSERVANZA DEL TERMINE PER IL DEPOSITO DELLA RELAZIONE - NULLITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Nel nuovo rito del lavoro, l'inosservanza, da parte del consulente tecnico nominato in appello ai sensi dell'art. 441 cod. proc. civ., del termine giudizialmente assegnatogli per il deposito della consulenza non comporta alcuna nullità, sempreché detto deposito avvenga almeno dieci giorni prima della nuova udienza di discussione, in conformità al disposto del terzo comma dell'articolo citato e senza, quindi, pregiudizio per l'Esercizio del diritto di difesa. (V 3731/80, mass n 407584).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 441, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)