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Sez. 1, Sentenza n. 560 del 22/01/1987 (Rv. 450292 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI DI CONFINE - IN GENERE - DIRITTO DI VISITA SANITARIA - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ DELLA LEGGE 14 NOVEMBRE 1977 N. 889 - EFFETTI - RESTITUZIONE DELL'INDEBITO.*
Stato
decisa il 1987-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450292-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI DI CONFINE - IN GENERE - DIRITTO DI VISITA SANITARIA - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ DELLA LEGGE 14 NOVEMBRE 1977 N. 889 - EFFETTI - RESTITUZIONE DELL'INDEBITO.*

In base alle sentenze n. 176 e 177 della Corte costituzionale, la legge 14 novembre 1977 n. 889, di adeguamento dell'ordine interno a quello comunitario, ha inteso sopprimere il diritto di visita sanitaria in tutto l'ambito in cui la preesistente legislazione confliggeva con il divieto, sancito dal diritto comunitario, delle misure fiscali equivalenti al dazio doganale e si deve dunque ritenere che il legislatore, statuendo che i diritti di visita sanitaria non sono dovuti, non ha disposto solo per l'avvenire, ma ha voluto completamente esonerare il privato dalla previgente misura fiscale. Conseguentemente, chi ha versato il predetto diritto può chiedere la restituzione dell'indebito a norma dell'art. 2033 cod. civ.. (V 1544/82, mass n 419363; (V 4869/79, mass n 401490).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 14/11/1977 num. 889

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)