Sez. 6, Sentenza n. 25807 del 14/03/2014 Ud. (dep. 16/06/2014) Rv. 259202 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA | Ricorso inammissibile - Prescrizione maturata prima della pronuncia della sentenza impugnata - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA
L'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione, quand'anche maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta né rilevata nel giudizio di merito. (Fattispecie relativa al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, di lieve entità, al quale era stata applicata la circostanza attenuante prevista dall'art. 73, comma quinto, del d.P.R. n. 309 del 1990, nel testo introdotto dalla legge n. 49 del 2006, prima che, nelle more del giudizio di cassazione, lo stesso diventasse, per effetto del D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, conv. con modd. nella legge 21 febbraio 2014, n. 10, figura autonoma di delitto).
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Legge 21/02/2006 num. 49 art. 4 com. 2 PENDENTE, Legge 21/02/2014 num. 10 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/2013 num. 146 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)