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Sez. 4, Sentenza n. 27160 del 17/04/2015 Ud. (dep. 30/06/2015) Rv. 264100 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA | Ricorso inammissibile - Prescrizione maturata prima della pronuncia della sentenza impugnata - Rilevabilità di ufficio - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-04-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264100-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA

Il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio la prescrizione del reato maturata prima della pronunzia della sentenza impugnata, non rilevata dal giudice d'appello, pur se non dedotta con il ricorso per cassazione e nonostante l'inammissibilità di quest'ultimo. (Nella fattispecie, il termine di prescrizione del reato di incendio colposo era mutato, riducendosi, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 143 del 2014, intervenuta successivamente alla pronuncia della sentenza di appello).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)