diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 6693 del 20/01/2014 Ud. (dep. 12/02/2014) Rv. 259205 - 01

IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - CASI | Ricorso inammissibile - Prescrizione maturata nel giudizio di merito e non rilevata - Rilevabilità nel giudizio di legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-01-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259205-01

IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - CASI

L'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude ogni possibilità di far valere e di rilevare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione, anche se maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello e non dedotta dal ricorrente. (Fattispecie relativa ad inammissibilità per manifesta infondatezza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)