Sez. 5, Sentenza n. 10003 del 28/04/2006 (Rv. 589425 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 33 della legge n. 413 del 1991 - Azienda coniugale - Dichiarazione integrativa presentata da uno solo dei coniugi - Efficacia nei confronti dell'altro - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, ai sensi dell'art. 33 della legge 31 dicembre 1991, n. 413, così come il soggetto al quale sono imputati "pro quota" i redditi prodotti da un'azienda gestita in comunione tra i coniugi può presentare dichiarazione integrativa indipendentemente dal coniuge coinvolto nella gestione dell'azienda, la dichiarazione integrativa da quest'ultimo presentata spiega efficacia soltanto nei confronti del dichiarante, con la conseguenza che, ove l'altro coniuge non abbia a sua volta presentato dichiarazione integrativa, non è precluso all'Amministrazione finanziaria procedere alla rettifica del suo reddito di partecipazione.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 33, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)