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Sez. 6, Sentenza n. 14201 del 06/02/2009 Ud. (dep. 31/03/2009) Rv. 243832 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - IMMUNITÀ GIUDIZIALE | Requisiti della scriminante prevista dall'art. 598, comma primo, cod. pen. - Indicazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-02-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/243832-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - IMMUNITÀ GIUDIZIALE

L'applicabilità della scriminante di cui all'art. 598, comma primo, cod. pen., presuppone che le espressioni offensive concernano, in modo diretto ed immediato, l'oggetto della controversia, rilevino ai fini delle argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata e siano adoperate in scritti o discorsi dinanzi all'autorità giudiziaria. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la ricorrenza della scriminante in relazione a frasi oltraggiose pronunziate dall'imputato all'indirizzo del P.M. in udienza, senza alcun collegamento a specifiche argomentazioni difensive).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 343 CORTE COST., Cod. Pen. art. 598 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)