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Sez. 1, Sentenza n. 792 del 27/01/1997 (Rv. 502044 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI | Imposta di fabbricazione - Soggetto passivo - Nozione - In caso di fraudolenta evasione - Estensione a chiunque concorra nell'evasione - Sussistenza - Opposizione contro la conseguente ingiunzione fiscale emessa ex legge n. 639 del 1910 - Termine - Più breve ex art. 18 legge n. 334 del 1939 - Operatività.
Stato
decisa il 1997-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502044-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI

In tema di fraudolenta evasione dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali e loro derivati, deve ritenersi assoggettato al tributo, oltre che alle sanzioni penali, non solo il fabbricante o il produttore, ma chiunque sottragga o concorra a sottrarre i prodotti petroliferi all'accertamento ed al pagamento dell'imposta. Ne consegue che l'Amministrazione può intimare il pagamento del tributo a qualunque autore della frode fiscale (e non solo al produttore o all'importatore di oli minerali) quale soggetto passivo del rapporto tributario, senza che occorra il previo accertamento della responsabilità penale, e che l'eventuale opposizione contro l'ingiunzione fiscale va proposta, da questo, nel termine perentorio di quindici giorni fissato dall'art. 18 del R.D.L. 28 febbraio 1939, n. 334.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. Legge 28/02/1939 num. 334 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)