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Sez. 1, Sentenza n. 4728 del 28/05/1997 (Rv. 504739 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI | Soggetti passivi - Nozione - In caso di frode fiscale - Estensione a chiunque concorra nell'evasione - Sussistenza - Ingiunzione fiscale nei suoi confronti - Ammissibilità - Necessità di previo esaurimento del giudizio penale accertativo della responsabilità per il concorso in contrabbando - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504739-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI

In tema di imposta di fabbricazione degli oli minerali, in caso di svolgimento normale del rapporto tributario, solo il fabbricante può considerarsi soggetto passivo dell'imposta "de qua". Nell'ipotesi - invece - di un suo svolgimento anomalo in ragione della frode posta in essere dal fabbricante e/o da altri, tutti i soggetti coinvolti nella evasione rivestono, per ciò stesso, la qualità di debitore d'imposta. Ciò lo si desume da tutta la normativa del capo VIII del D.L. n. 334 del 1939, così come modificato prima con il D.L. n. 878 del 1953 e poi con il D.L. n. 271 del 1957. Da ciò discende, in primo luogo, che non v'è ragione per ritenere che, nei suoi confronti, la Finanza non possa agire in via di autotutela per il recupero dell'imposta evasa e debba invece azionare una pretesa risarcitoria, precostituendosi il titolo relativo, ed, in secondo luogo, che non occorra il previo accertamento della responsabilità penale, ai fini dell'intimabilità, del pagamento del tributo evaso, anche nei confronti del "correo".

Riferimenti normativi: DPR 28/02/1939 num. 334 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)