diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2687 del 16/03/1987 (Rv. 451791 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - COSTITUZIONE DELL'APPELLANTE - DEPOSITO DEL FASCICOLO DI PARTE E DELLA SENTENZA IMPUGNATA - MANCANZA - IMPROCEDIBILITÀ DELL'APPELLO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451791-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - COSTITUZIONE DELL'APPELLANTE - DEPOSITO DEL FASCICOLO DI PARTE E DELLA SENTENZA IMPUGNATA - MANCANZA - IMPROCEDIBILITÀ DELL'APPELLO - ESCLUSIONE.*

Nel rito del lavoro (richiamato dall'art. 51 della legge 27 luglio 1978 n. 392) la Costituzione dell'appellante richiede il deposito in cancelleria del solo ricorso e non anche del fascicolo di parte e della sentenza impugnata, non essendo ad essa applicabili estensivamente o analogicamente (date le sue peculiarità strutturali) le norme del rito ordinario relative alle forme della Costituzione in appello. Pertanto, né la mancata produzione del fascicolo di parte né l'omesso inserimento in esso della copia della sentenza impugnata comportano l'improcedibilità del gravame, quando il giudice dello appello sia egualmente in grado di avere conoscenza del contenuto di detta sentenza perché esistente nei fascicoli di controparte o in quello d'ufficio oppure perché prodotta in copia autentica o la cui uniformità all'originale non sia contestata. (V 3939/86, mass n 446767; (V 1353/85, mass n 439417; (V 3895/84, mass n 435842; (V 1179/84, mass n 433317).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 347, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)