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Sez. L, Sentenza n. 1179 del 16/02/1984 (Rv. 433317 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO - MANCATO DEPOSITO DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE E DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IRRILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433317-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO - MANCATO DEPOSITO DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE E DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IRRILEVANZA - LIMITI.*

Nelle controversie di lavoro la Costituzione dell'appellante richiede il deposito in cancelleria del solo ricorso e non anche del fascicolo di parte e della sentenza impugnata, con la conseguenza che il mancato deposito di tali ultimi Atti non comporta improcedibilità del gravame ma l'Obbligo, per il giudice che ne ritenga necessaria l'acquisizione, di ordinare all'appellante la relativa produzione, in difetto della quale può determinarsi il rigetto nel merito dell'impugnazione. (Conf 4668/83, mass n 429559; (Conf 929/83, mass n 425687; (Conf 4606/82, mass n 422576).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)