Sez. L, Sentenza n. 3939 del 13/06/1986 (Rv. 446767 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - COSTITUZIONE DELL'APPELLANTE - MANCATO DEPOSITO DEL FASCICOLO DI PARTE E DI COPIA DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IMPROCEDIBILITÀ DEL GRAVAME - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - COSTITUZIONE DELL'APPELLANTE - MANCATO DEPOSITO DEL FASCICOLO DI PARTE E DI COPIA DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IMPROCEDIBILITÀ DEL GRAVAME - ESCLUSIONE.*
Nel nuovo rito del lavoro, la Costituzione dell'appellante richiede soltanto il deposito del ricorso e pertanto il mancato deposito del fascicolo di parte e della copia della sentenza impugnata non comporta l'improcedibilità del gravame ma l'Obbligo per il giudice di esaminare il merito della controversia, essendo inapplicabili analogicamente al rito speciale, date le sue peculiarità strutturali e le sue finalità, le norme del rito ordinario relative alle forme ed ai termini della Costituzione in appello (art. 347 cod. proc. civ.) ed all'improcedibilità del gravame (art. 348 stesso codice). (V 1353/85, mass n 439417; (V 1179/84, mass n 433317; (V 4668/83, mass n 429559; (V 2007/83, mass n 426860).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)