Sez. 3, Sentenza n. 3195 del 24/05/1984 (Rv. 435238 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ - NOZIONE - TRASFERIMENTO NELL'IMMOBILE LOCATO DALL'ESERCIZIO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ - TUTELABILITÀ - PRESUPPOSTI.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ - NOZIONE - TRASFERIMENTO NELL'IMMOBILE LOCATO DALL'ESERCIZIO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ - TUTELABILITÀ - PRESUPPOSTI.*
L'art. 73 della legge 27 luglio 1978 n. 392, con la modifica introdotta dall'art. 1 bis della legge 31 marzo 1979 n. 93 - che ha sostituito, alla mera intenzione, la necessità del locatore di adibire l'immobile allo svolgimento della propria attività commerciale - ripropone il concetto di necessità, senza però il requisito dell'improrogabilità e dell'urgenza previsto dall'art. 4 n. 1 della legge 23 maggio 1950 n. 253 e che si concreta in una rilevante ed apprezzabile esigenza di vita e di lavoro, ancorché priva dell'estremo dell'urgenza e dell'indilazionabilità. In particolare, il locatore che assuma di dovere trasferire nello immobile locato l'Esercizio della propria attività, deve dimostrare, sulla base di elementi di fatto obiettivamente accertabili, oltre che di un serio proposito di svolgere l'attività stessa in tale immobile, dell'impossibilità, per le sue esigenze di lavoro, di continuare ad esercitarla negli attuali locali. (V 4844/83, mass n 429737; (V 4158/81, mass n 414830).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 com. 1 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST., Legge 31/03/1979 num. 93 art. 1 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)