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Sez. 2, Sentenza n. 3628 del 04/06/1981 (Rv. 414244 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414244-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*

La rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito ed il suo mancato Esercizio e incensurabile in Sede di legittimita quando le valutazioni delle circostanze da accertare con tale mezzo d'indagine sia stata gia effettuata nell'espletata altra consulenza, dalle cui conclusioni il giudice reputi di non dover dissentire. (Conf 3453/78, mass n 392916; (Conf 6136/79, mass n 402848).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 196

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)