Sez. 3, Sentenza n. 1286 del 02/03/1982 (Rv. 419160 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - TRASFERIMENTO DEL LOCATORE - TUTELABILITÀ - LIMITI - FITTIZIETÀ DEL TRASFERIMENTO - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CONDUTTORE.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - TRASFERIMENTO DEL LOCATORE - TUTELABILITÀ - LIMITI - FITTIZIETÀ DEL TRASFERIMENTO - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CONDUTTORE.*
Il diritto del locatore di trasferire la propria residenza nel comune ove è sito l'immobile locato può essere senz'altro assunto a legittima causa di cessazione della proroga legale, trattandosi di un diritto primario ed assoluto, il cui Esercizio, tutelato dall'art. 16 cost., non è suscettibile di limitazioni, salvo che il trasferimento non si dimostri fittizio e determinato dal fine di eludere il vincolo legale; nel qual caso, peraltro, spetta al conduttore di provare la maliziosità del comportamento del locatore. (in applicazione del principio di cui alla massima, la suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito per la quale andava ravvisata la necessità giustificante la cessazione della proroga della locazione, nella richiesta di un medico che intendeva trasferirsi nell'immobile di sua proprietà per ivi iniziare la attività di analista, trattandosi di richiesta avente la sua giustificazione in esigenze di vita meritevoli di tutela). (Conf 1833/80, mass n 405449; (Conf 130/80, mass n 403513; (Conf 4294/78, mass n 393957).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 16, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)