Sez. 3, Sentenza n. 23388 del 01/03/2016 Cc. (dep. 07/06/2016) Rv. 267346 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE | Fallimento della persona giuridica - Sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente delle somme di denaro della società fallita - Legittimazione del curatore fallimentare a proporre impugnazione - Esclusione - Ragioni - Fattispecie in tema di omesso versamento Iva e di ritenute fiscali.
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE
Il curatore fallimentare non è legittimato a proporre impugnazione avverso il provvedimento di sequestro preventivo, anche per equivalente, dei beni della società fallita. (Fattispecie di omesso versamento Iva e di ritenute fiscali, nella quale la Corte ha precisato che il curatore, in quanto soggetto terzo rispetto al procedimento cautelare, non è titolare di diritti sui beni in sequestro, nè può agire in rappresentanza dei creditori, non essendo questi ultimi, prima della assegnazione dei beni e della conclusione della procedura concorsuale, titolari di alcun diritto di proprietà o altro diritto reale sugli stessi).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 240 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 322 ter, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 12 bis com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)