Sez. 2, Sentenza n. 38573 del 17/05/2019 Cc. (dep. 18/09/2019) Rv. 277396 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Sequestro finalizzato alla confisca di prevenzione - Pregresso fallimento della persona giuridica - Legittimazione del curatore fallimentare a proporre impugnazione - Sussistenza - Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il curatore fallimentare, quale organo titolare di una funzione pubblica, è legittimato a proporre impugnazione avverso il provvedimento di sequestro eseguito dopo la dichiarazione di fallimento su beni appartenenti alla massa attiva, in quanto tale misura, avendo natura provvisoria, può essere in tutto o in parte annullata o revocata, così consentendo al curatore di recuperare la potestà gestoria sui beni stessi. (A fondamento del principio affermato, la Corte ha richiamato gli artt. 63 e 64 del d.lgs. n. 159 del 2011, come modificati dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161, interpretati anche alla luce dell'art. 320 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 - la cui entrata in vigore è fissata al 15 agosto 2020 -, che attribuisce al curatore la legittimazione a proporre, nei confronti dei provvedimenti in materia di sequestro, richiesta di riesame ed appello nonché ricorso per cassazione).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/11/2011 num. 159 art. 20 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/11/2011 num. 159 art. 63, Decreto Legisl. 06/11/2011 num. 159 art. 64, Legge 17/10/2017 num. 161, Decreto Legisl. 19/10/2017 num. 155, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 320
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)