Sez. U, Sentenza n. 11170 del 25/09/2014 Cc. (dep. 17/03/2015) Rv. 263685 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE | Responsabilità da reato delle persone giuridiche - Fallimento della persona giuridica - Sequestro preventivo - Legittimazione del curatore fallimentare a proporre impugnazione - Esclusione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE
In tema di responsabilità da reato degli enti, il curatore fallimentare non è legittimato a proporre impugnazione avverso il provvedimento di sequestro preventivo funzionale alla confisca dei beni della società fallita (In motivazione la Corte ha precisato che il curatore, in quanto soggetto terzo rispetto al procedimento cautelare, non è titolare di diritti sui beni in sequestro, nè può agire in rappresentanza dei creditori, non essendo anche questi ultimi, prima assegnazione dei beni e della conclusione della procedura concorsuale, titolari di alcun diritto sugli stessi).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 240 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)