Sez. U, Sentenza n. 20119 del 18/10/2005 (Rv. 583437 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Sezione disciplinare del Cons. Sup. Magistratura - Pronuncia di non farsi luogo a dibattimento su richiesta del P.G. - Ricorso per cassazione - Legittimazione del Ministro della giustizia - Sussistenza - Rappresentanza e difesa dell'Avvocatura Generale - Ammissibilità.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI
In materia di procedimento disciplinare a carico dei magistrati ordinari, l'art. 60 del d.P.R. n. 916 del 1958 va interpretato ritenendo che il Ministro della giustizia è direttamente legittimato a proporre ricorso avanti le Sezioni Unite della Corte di cassazione contro le decisioni della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, anche quando l'azione sia stata esercitata dal P.G. della Repubblica presso la Corte di cassazione e la Sezione disciplinare abbia accolto la richiesta, da questi formulata, di dichiarare in camera di consiglio di "non farsi luogo a dibattimento", in quanto l'art. 59 di detto d.P.R., stabilendo la scissione tra titolarità dell'azione disciplinare ed esercizio della medesima, persegue l'esigenza di evitare che l'esercizio dell'azione sia attribuita ad un organo amministrativo, che viene meno una volta che la Sezione disciplinare abbia pronunciato sentenza, avverso la quale il Ministro della giustizia può direttamente proporre ricorso, avvalendosi della rappresentanza e difesa 'ex legè dell'Avvocatura dello Stato.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 107 com. 2, DPR 16/09/1958 num. 916 art. 59 CORTE COST., DPR 16/09/1958 num. 916 art. 60, Legge 24/03/1958 num. 195 art. 17 CORTE COST., Regio Decr. 20/10/1933 num. 1611 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)