Sez. L, Sentenza n. 7713 del 16/05/2003 (Rv. 563228 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - VOLONTARI | Autorizzazione dell'INPS alla contribuzione volontaria - Obbligo dell'Istituto di inviare i necessari bollettini di conto corrente postale - Insussistenza - Onere dell'assicurato di farsi parte diligente ai fini del rilascio dei bollettini - Limiti - Ritardo dell'INPS nel comunicare l'intervenuta autorizzazione alla contribuzione volontaria - Corrispondente differimento della decorrenza della prestazione relativa - Esclusione - Condizioni.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - VOLONTARI
l'INPS, una volta accordata l'autorizzazione alla contribuzione volontaria, non è tenuta ad inviare al domicilio dell'assicurato i bollettini di conto corrente postale necessari, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1432, per la effettuazione dei versamenti, essendo il rilascio subordinato alla richiesta dell'interessato. Tuttavia, in caso di ritardo dell'I.N.P.S. nel rilasciare l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione previdenziale, non sussiste un'onere di diligenza dell'assicurato ai fini del rilascio da parte dell'Istituto dei bollettini di versamento, mancando l'elemento della conoscenza da parte dello stesso della intervenuta autorizzazione. In tale ipotesi, la data di decorrenza della prestazione, rispetto alla quale i versamenti volontari concorrono all'integrazione del requisito contributivo, non è differita a quella dei versamenti, poiché questi, se intervengano con immediatezza rispetto alla conoscenza dell'intervenuta autorizzazione, spiegano efficacia retroattiva.
Riferimenti normativi: Legge 31/12/1971 num. 1432 art. 1, Legge 31/12/1971 num. 1432 art. 7 CORTE COST., Legge 31/12/1971 num. 1432 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)