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Sez. L, Sentenza n. 7777 del 20/08/1997 (Rv. 506899 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - VOLONTARI | Ritardo dell'I.N.P.S. nell'autorizzare la prosecuzione volontaria - Conseguente differimento della decorrenza della prestazione relativa - Inammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 1997-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506899-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - VOLONTARI

In caso di ritardo dell'I.N.P.S. nel rilasciare l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione previdenziale, la data di decorrenza della prestazione rispetto alla quale i versamenti volontari concorrono all'integrazione del requisito contributivo, non è differita a quella dei versamenti, in quanto questi, se intervengano con immediatezza rispetto all'autorizzazione, spiegano efficacia retroattiva.

Riferimenti normativi: DPR 31/12/1971 num. 1432 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)