Sez. L, Sentenza n. 7777 del 20/08/1997 (Rv. 506899 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - VOLONTARI | Ritardo dell'I.N.P.S. nell'autorizzare la prosecuzione volontaria - Conseguente differimento della decorrenza della prestazione relativa - Inammissibilità - Limiti.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - VOLONTARI
In caso di ritardo dell'I.N.P.S. nel rilasciare l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione previdenziale, la data di decorrenza della prestazione rispetto alla quale i versamenti volontari concorrono all'integrazione del requisito contributivo, non è differita a quella dei versamenti, in quanto questi, se intervengano con immediatezza rispetto all'autorizzazione, spiegano efficacia retroattiva.
Riferimenti normativi: DPR 31/12/1971 num. 1432 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)