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Sez. L, Sentenza n. 8467 del 25/09/1996 (Rv. 499742 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - VOLONTARI | Ritardo dell'I.N.P.S. nel rilasciare l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria o nell'inviare i relativi bollettini di versamento - Incidenza sulla decorrenza della data della pensione - Esclusione - Effetto retroattivo dei versamenti.
Stato
decisa il 1996-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499742-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - VOLONTARI

Il ritardo dell'I.N.P.S. nel rilasciare l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione previdenziale o nell'inviare all'interessato i relativi bollettini di conto corrente, non incide sulla data di decorrenza della pensione la quale coincide, una volta effettuati i versamenti, per l'effetto retroattivo degli stessi, con quella in cui è decorso il tempo necessario al perfezionamento del requisito contributivo ed è stato raggiunto lo stato di invalidità richiesto dalla legge.

Riferimenti normativi: DPR 31/12/1971 num. 1432 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)