diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 20807 del 24/04/2002 Ud. (dep. 28/05/2002) Rv. 221618 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1930) - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ | Concorso di pluralità di formule - Criteri di selezione - Indicazione.
Stato
decisa il 2002-04-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221618-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1930) - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ

In presenza di una causa estintiva del reato, il proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., comma 2, cod. proc. pen., si impone ogni volta che sussista l'evidenza della prova di innocenza dell'imputato alla quale è equiparata la mancanza totale della prova di responsabilità, mentre non trova applicazione nella sua assolutezza l'ulteriore equiparazione tra mancanza totale e insufficienza o contraddittorietà della motivazione di cui all'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. quando sussista un concorso processuale di cause di proscioglimento, poiché altrimenti verrebbe a vanificarsi il criterio della "evidenza" posto dal legislatore per risolvere il predetto concorso.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 530 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)