Sez. 6, Sentenza n. 26027 del 05/03/2004 Ud. (dep. 09/06/2004) Rv. 229968 - 01
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - cognizione della corte di cassazione | Relativa a reato dichiarato estinto - Vizio di motivazione - Esclusione della cognizione - Inammissibilità del motivo di ricorso.
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - cognizione della corte di cassazione
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduca la violazione dell'art. 129, comma secondo cod. proc. pen. per avere il giudice del merito dichiarato estinto il reato, sul presupposto di una motivazione manifestamente illogica quanto al ritenuto raggiungimento della prova di responsabilità. (In motivazione la Corte ha precisato che il rinvio al giudice del merito per il rilevato difetto di motivazione, tendente alla assoluzione ex art. 530 comma secondo cod. proc. pen., sarebbe incompatibile con l'obbligo di immediata declaratoria della causa di estinzione, su di essa incombente, oltre che incompatibile con il principio in base al quale, in presenza di causa estintiva del reato, la prova incompleta in ordine alla responsabilità dell'imputato non viene equiparata alla mancanza di prova e prevale la formula di proscioglimento per la causa di estinzione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Cod. Pen. art. 129
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)