Sez. 6, Sentenza n. 7272 del 13/01/2005 Ud. (dep. 24/02/2005) Rv. 231231 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (Cod. proc. pen. 1988) - DECLARATORIA IMMEDIATA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ | Cause di estinzione del reato - Possibile proscioglimento nel merito ex art. 530 comma secondo cod. proc. pen. - Limiti: distinzione tra dibattimento e fasi anteriori.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (Cod. proc. pen. 1988) - DECLARATORIA IMMEDIATA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ
In tema di immediata declaratoria di cause di non punibilità, se la causa estintiva del reato interviene nelle fasi anteriori al dibattimento, nelle quali il giudice ha a disposizione un limitato materiale probatorio, il proscioglimento nel merito può essere pronunziato solo se dagli atti già acquisiti risulta "evidente" l'innocenza dell'imputato. Se, invece, la causa estintiva interviene o, comunque, può essere applicata dopo la istruzione dibattimentale ha pieno vigore la regola, secondo cui la situazione di dubbio sulla responsabilità é equiparata alla mancanza di prova sulla stessa e conseguentemente, il giudice deve pronunziare sentenza di assoluzione corrispondente.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)