Sez. 2, Sentenza n. 1434 del 27/01/2004 (Rv. 569727 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - SCELTA TRA RIDUZIONE DEL PREZZO E RISOLUZIONE | Azione di risoluzione proposta in via principale - Domanda subordinata di riduzione del prezzo - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - SCELTA TRA RIDUZIONE DEL PREZZO E RISOLUZIONE
In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, ha natura irrevocabile la scelta dell'azione di risoluzione, proposta dal compratore in via principale rispetto alla domanda di riduzione del prezzo, tenuto conto che-in considerazione del riferimento ai vizi di cui all'art. 1490 contenuto nell'art. 1492 c.c.-identici sono i presupposti per l'accoglimento delle due azioni.Ne consegue che, disattesa la domanda di risoluzione per l'inesistenza dei vizi di cui all'art. 1490 c.c., non è accoglibile la domanda di riduzione del prezzo basata sugli stessi vizi, formulata dal compratore in via subordinata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1492
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)