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Sez. 5, Sentenza n. 4427 del 24/02/1998 Ud. (dep. 15/04/1998) Rv. 211139 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - QUESTIONI PREGIUDIZIALI - IN GENERE | Sentenza dichiarativa di fallimento - Irrevocabile - Efficacia vincolante nel processo penale - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-02-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211139-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - QUESTIONI PREGIUDIZIALI - IN GENERE

In tema di bancarotta, la dichiarazione di fallimento, una volta che abbia acquistato il carattere della irrevocabilità, costituisce un dato definitivo e vincolante sul quale non possono più sorgere questioni non collegate alla produzione formale della prova della sua giuridica esistenza. (Fattispecie nella quale il ricorrente aveva invocato il carattere "artigianale" della società per farne derivare la non addebitabilità del reato di bancarotta semplice documentale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 3 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 com. 2 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)