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Sez. 1, Sentenza n. 1601 del 21/02/1997 (Rv. 502593 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - ORDINE PUBBLICO ITALIANO: NON CONTRARIETÀ | Accertamento - Riferimento alle leggi vigenti in Italia al momento della pronuncia straniera - Inconferenza - Alle leggi vigenti in Italia alla data della delibazione - Necessità.
Stato
decisa il 1997-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502593-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - ORDINE PUBBLICO ITALIANO: NON CONTRARIETÀ

Il requisito della non contrarietà, all'ordine pubblico interno, della sentenza straniera da delibarsi, deve essere accertato con riferimento alle leggi vigenti in Italia non alla data del passaggio in giudicato della sentenza straniera, ma a quella della pronuncia di delibazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 797 n. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)