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Sez. 1, Sentenza n. 4033 del 06/04/1995 (Rv. 491674 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE ARBITRALI STRANIERE | Controversia concernente un contratto di agenzia - Lodo pronunciato all'estero - Delibazione - Ammissibilità - Compatibilità di tale lodo con l'ordine pubblico - Accertamento - Criteri.
Stato
decisa il 1995-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491674-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE ARBITRALI STRANIERE

La sentenza arbitrale straniera, che abbia condannato il residente in Italia all'adempimento di un'obbligazione assunta a favore di un non residente, non può essere delibata, per contrarietà all'ordine pubblico italiano, qualora il contratto non sia stato autorizzato a norma dell'art. 2 D.L. n. 476 del 1956, conv. nella legge n. 786 del 1956, solo ove si accerti che esso implicasse debiti pecuniari e, quindi, esodo di capitali; peraltro, nel valutare la contrarietà all'ordine pubblico di detta sentenza, si deve tener conto della legislazione valutaria italiana in vigore al momento della delibazione. Pertanto, non può essere esclusa la delibabilità in Italia di un lodo pronunciato all'estero, in relazione ad una controversia concernente un contratto di agenzia, in forza di una clausola compromissoria in sè non viziata, in quanto l'obbligazione di versare all'estero somme di denaro nasce solo dal lodo, a seguito di liquidazione del rapporto di agenzia; mentre la compatibilità di tale lodo con l'ordine pubblico va valutata alla luce della liberalizzazione dei movimenti valutari di cui al D.P.R. n. 148 del 1988, emanato in attuazione della legge delega n.599 del 1986, norme vigenti all'epoca della richiesta di delibazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 796 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 800, Cod. Proc. Civ. art. 839, Cod. Proc. Civ. art. 840, Decreto Legge 06/06/1956 num. 476, Legge 25/07/1956 num. 786, Legge 26/09/1986 num. 599 CORTE COST., DPR 31/03/1988 num. 148 CORTE COST., Legge 05/01/1994 num. 25 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)