Sez. L, Sentenza n. 6502 del 26/04/2012 (Rv. 622509 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - CARRIERE - IN GENERE | Progressione "per saltum" ex art. 7 del contratto integrativo dell'11 maggio 2001 del Ministero dei Lavori Pubblici - Contrasto con l'art. 97 Cost. - Esclusione - Divieto ex art. 2 dell'Atto aggiuntivo del 4 giugno 2003 - Nullità - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - CARRIERE - IN GENERE
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'art. 7 del contratto integrativo dell'11 maggio 2001 per i dipendenti dell'ex Ministero dei Lavori pubblici, nel prevedere - in conformità all'art. 15 del c.c.n.l. 1998/2001 per il personale dipendente del comparto Ministeri - l'avanzamento "per saltum" (nella specie, dalla posizione economica B1 alla posizione economica B3, con salto della posizione intermedia B2) non è in contrasto con l'art. 97 Cost., poiché condiziona tale risultato agli esiti del corso di riqualificazione e all'utile collocazione del personale nella graduatoria di merito; né, in senso contrario, può attribuirsi rilievo ai principi affermati dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 1 del 1999 e n. 194 del 2002, che hanno riguardato la diversa fattispecie delle procedure di concorso interno dei dipendenti dell'Amministrazione finanziaria. Ne consegue la legittimità della suddetta previsione contrattuale, dovendosi, per contro, escludere l'efficacia della trasformazione d'ufficio delle istanze "per saltum" in istanze semplici, operata con l'art. 2 dell'Atto aggiuntivo del 4 giugno 2003, atteso che l'Atto, nella parte in cui modifica il citato art. 7, è invalido ai sensi dell'art. 40, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001 (nel testo applicabile "ratione temporis"), che consente la contrattazione collettiva integrativa solo sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, con nullità delle clausole difformi.
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 16/02/1999 art. 15, Contr. Coll. 11/05/2001 art. 7, Contr. Coll. 04/06/2003 art. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 40 com. 3, Costituzione art. 97 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)