Sez. L, Sentenza n. 4650 del 20/05/1996 (Rv. 497699 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Qualificazione dell'impresa come agricola o forestale - Attività di pensionamento di cavalli (contrapposta a quella di allevamento di animali ex art. 206 d.P.R. n. 1124 del 1965) - Giudizio di prevalenza rispetto alla coltivazione del fondo - Censurabilità in cassazione - Limiti.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
In relazione alla qualificabilità o meno di un'azienda quale agricola o forestale ai fini assicurativi e previdenziali, ai sensi dell'art. 206 del d.P.R. n. 1124 del 1965 nel testo di cui all'art. 1 della legge n. 778 del 1986, non è censurabile in cassazione, ove giustificato sulla base di un'adeguata valutazione delle fonti probatorie, l'accertamento del giudice di merito relativo alla qualificazione come principale - rispetto alla coltivazione del fondo - di un'attività di pensionamento di cavalli, comportante la non configurabilità di un'impresa agricola.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206, Legge 20/11/1986 num. 778 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)