Sez. 3, Sentenza n. 194 del 09/01/2002 (Rv. 551454 - 01)
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE | Esperibilità prima della domanda proposta dall'interveniente - Necessità.
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE
In tema di controversie agrarie, il tentativo di conciliazione di cui all'art. 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203 deve precedere non solo la proposizione della domanda da parte dell'attore, ma anche la domanda proposta dall'interveniente in tutti quei casi in cui l'intervento amplia l'ambito della controversia, rispetto ai limiti definiti con il tentativo di conciliazione esperito prima della proposizione della domanda che ha dato inizio al giudizio. In caso diverso verrebbe a mancare quella necessaria coincidenza tra il thema decidendum e il preventivo tentativo di conciliazione.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)