Sez. L, Sentenza n. 3256 del 16/05/1986 (Rv. 446249 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - COSIDDETTO PRINCIPIO DELL'OMNICOMPRENSIVITÀ - VALORE DI REGOLA GENERALE DELL'ORDINAMENTO LIMITATIVA DELLA AUTONOMIA PRIVATA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - COSIDDETTO PRINCIPIO DELL'OMNICOMPRENSIVITÀ - VALORE DI REGOLA GENERALE DELL'ORDINAMENTO LIMITATIVA DELLA AUTONOMIA PRIVATA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Il cosiddetto principio dell'omnicomprensività della retribuzione - secondo cui la base di calcolo di istituti retributivi indiretti deve comprendere ogni compenso avente carattere di continuità, obbligatorietà e determinatezza - mentre è dal legislatore adottato per il compiuto dell'indennità di anzianità e di preavviso (art. 2121 cod. civ. nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge 29 maggio 1982 n. 297), non ha valore di regola generale dell'ordinamento, limitativa dell'autonomia privata, e non osta a che questa, nel rispetto del precetto fissato dall'art. 36 cost. In tema di sufficienza e proporzionalità della retribuzione, dopo aver previsto un compenso di natura retributiva, disponga di non includere tale elemento nel calcolo della retribuzione rilevante per altri istituti contrattuali, od anche legali, laddove manchi, come nei casi di trattamenti per ferie o per permessi sindacali, una norma che imponga di commisurarlo a tutti gli altri elementi della retribuzione, specificatamente considerati. (V 2182/84, mass n 434218; (V 1069/84, mass n 433228).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)