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Sez. L, Sentenza n. 1772 del 15/03/1984 (Rv. 433840 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE - AVVIAMENTO DA PARTE DELL'ORGANO COMPETENTE - NATURA - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ DEL DATORE DI LAVORO - COINCIDENZA CON LA RICHIESTA NUMERICA - ESCLUSIONE - CARATTERE LIBERO ED EVENTUALE - CONSEGUENZE - MANCATA ASSUNZIONE - RESPONSABILITÀ RISARCITORIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433840-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE - AVVIAMENTO DA PARTE DELL'ORGANO COMPETENTE - NATURA - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ DEL DATORE DI LAVORO - COINCIDENZA CON LA RICHIESTA NUMERICA - ESCLUSIONE - CARATTERE LIBERO ED EVENTUALE - CONSEGUENZE - MANCATA ASSUNZIONE - RESPONSABILITÀ RISARCITORIA - ESCLUSIONE.*

Alla stregua della normativa della legge 29 aprile 1949 n. 264 (in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati), integrata dagli artt. 33 e 34 dello statuto dei lavoratori, e del d.P.R. 24 settembre 1963 n. 2053 (riordinamento del servizio di collocamento per i lavoratori dello spettacolo), l'avviamento al lavoro, da parte dell'organo competente, ha il valore di atto autorizzativo necessario per la Costituzione del rapporto, la quale peraltro - in conformità al principio generale della fonte contrattuale del rapporto di lavoro, che è derogato solo in ipotesi eccezionali (come quella prevista dall'art. 2126 cod. civ.) - resta affidata all'incontro delle volontà dei soggetti stipulanti, che, di regola, è successivo all'autorizzazione. Tale manifestazione di volontà - che non può considerarsi realizzata assegnando alla richiesta numerica del datore di lavoro la funzione di proposta contrattuale e alla presentazione del lavoratore la funzione di proposta accettazione - rimane libera (tranne che per la scelta del lavoratore) anche per il datore di lavoro, con la conseguenza che la mancata assunzione non comporta alcuna responsabilità risarcitoria (nè in Forma reale né per equivalente) per il datore di lavoro stesso, a carico del quale non è configurabile alcun illecito in relazione alla scelta negativa operata. (V 6906/83, mass n 431566; (V 7031/82, mass n 424697).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Legge 29/04/1949 num. 264 art. 11 CORTE COST., Legge 29/04/1949 num. 264 art. 15, Legge 29/04/1949 num. 264 art. 18 CORTE COST., DPR 24/09/1963 num. 2053, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 33 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 34 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)