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Sez. L, Sentenza n. 6906 del 19/11/1983 (Rv. 431566 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE - LAVORATORE AVVIATO AL LAVORO A SEGUITO DI RICHIESTA NUMERICA - DIRITTO SOGGETTIVO ALL'ASSUNZIONE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - RIFIUTO DELL'ASSUNZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - "CULPA IN CONTRAHENDO" - CONFIGURABILITÀ - PRESUPPOSTI - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1983-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431566-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE - LAVORATORE AVVIATO AL LAVORO A SEGUITO DI RICHIESTA NUMERICA - DIRITTO SOGGETTIVO ALL'ASSUNZIONE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - RIFIUTO DELL'ASSUNZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - "CULPA IN CONTRAHENDO" - CONFIGURABILITÀ - PRESUPPOSTI - CONSEGUENZE.*

I lavoratori avviati al lavoro dall'ufficio di collocamento a seguito di richiesta numerica, ove superino le prove e gli esami che il potenziale datore di lavoro sia legittimato a disporre (nella specie, ex art. 15, comma quinto della legge n. 264 del 1949, trattandosi di assunzione alle dipendenze di azienda esercente il pubblico servizio di trasporti in concessione), acquistano un diritto soggettivo all'assunzione e, pertanto, qualora questa venga rifiutata senza che agli interessati sia stato consentito di sottoporsi a tali accertamenti, il datore di lavoro (autore della richiesta) incorre in responsabilità per culpa in contrahendo, poiché il frapposto impedimento al regolare compimento della procedura di assunzione costituisce violazione dell'Obbligo ex art. 1337 cod. civ. di comportamento secondo buona fede nello svolgimento dell'attività prodromica alla conclusione del contratto e genera un danno risarcibile consistente nella compromissione della possibilità di conseguire un risultato favorevole a seguito di dette prove od esami ovvero nella perdita della possibilità di concludere con terzi il contratto arbitrariamente rifiutato senza il preventivo espletamento delle prove stesse: danno che nell'eventualità di una difficile dimostrazione resta affidato all'apprezzamento con criteri equitativi ex art. 1226 cod. civ.. (V 4137/81, mass n 414805; (V 5688/79, mass n 402286).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1337, Legge 29/04/1949 num. 264 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)