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Sez. L, Sentenza n. 9369 del 26/10/1996 (Rv. 500224 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Onere probatorio del datore di lavoro - Impossibilità di utilizzare il lavoratore in mansioni equivalenti - Prova riferita a tutte le articolazioni dell'azienda - Necessità - Modalità - Fattispecie relativa al licenziamento di una pluralità di lavoratori per il completamento delle opere in uno dei cantieri edili dell'impresa.
Stato
decisa il 1996-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500224-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO

In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il giudice deve accertare la veridicità delle esigenze tecnico - economiche addotte dal datore di lavoro, il cui onere probatorio si estende alla dimostrazione dell'impossibilità di utilizzare il dipendente mediante l'affidamento allo stesso di altre mansioni, equivalenti a quelle da lui esercitate prima della ristrutturazione aziendale, con riferimento a tutte le sedi dell'azienda e, in caso di impresa edile, con considerazione di tutti i cantieri nei quali sia dislocata la relativa attività, fermo restando che tale onere può essere assolto mediante la prova di idonei fatti positivi, quali la circostanza che i posti di lavoro riguardanti mansioni equivalenti fossero al tempo del licenziamento stabilmente occupati da altri lavoratori. (Fattispecie relativa al licenziamento di una pluralità di lavoratori per l'ultimazione delle opere a cui erano addetti; la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva annullato i licenziamenti perché il datore di lavoro non aveva assolto l'onere probatorio su di lui gravante).

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)