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Sez. 2, Sentenza n. 7275 del 29/03/2006 (Rv. 587731 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE | Art.41 - Quinques legge n.1150 del 1942 - Inapplicabilità - Condizioni - Presenza dello strumento urbanistico locale - Sufficienza - Esclusione - Diretta disciplina sulle distanze - Necessità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587731-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE

In materia di distanze legali tra edifici, perché possa escludersi l'applicabilità della disciplina dettata dall'art.41-quinques, primo comma, lett. c), della legge 17 agosto 1942, n.1150, come aggiunto dall'art.17 della legge 6 agosto 1967, n.765, non è sufficiente la presenza di uno strumento urbanistico locale, ma è necessario verificare che esso disciplini direttamente la materia delle distanze.

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 quinquies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)