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Sez. U, Sentenza n. 11489 del 01/08/2002 (Rv. 556541 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE | Art. 17 legge "ponte" n. 765 del 1967 - Applicabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2002-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556541-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE

In tema di distanze legali, perché possa escludersi l'applicabilità della disciplina dettata in tema di distanze tra edifici dall'art. 41 - quinquies, primo comma, lettera c), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, aggiunto dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, è necessario che lo strumento edilizio locale provveda direttamente sulle distanze.

Riferimenti normativi: Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 quinquies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)