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Sez. 1, Sentenza n. 394 del 22/01/1986 (Rv. 444005 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DOMANDA DI RISOLUZIONE PROPOSTA DA UN I.A.C.P. IN ORDINE AD UNA LOCAZIONE PER VIOLAZIONE DA PARTE DEL CONDUTTORE DEL DIVIETO PATTIZIO DI SUBLOCAZIONE - COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1986-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444005-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DOMANDA DI RISOLUZIONE PROPOSTA DA UN I.A.C.P. IN ORDINE AD UNA LOCAZIONE PER VIOLAZIONE DA PARTE DEL CONDUTTORE DEL DIVIETO PATTIZIO DI SUBLOCAZIONE - COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*

È competente il giudice ordinario a conoscere della domanda proposta da un i.A.C.P. e tendente ad ottenere la risoluzione della locazione di un alloggio economico-popolare per violazione, da parte del conduttore, della clausola contrattuale vietante la sublocazione, in quanto la relativa controversia non investe situazioni di mero interesse legittimo (quali si configurano nell'ambito della fase procedimentale di assegnazione dell'alloggio da parte dell'ente pubblico), sibbene involge posizioni di diritto soggettivo perfetto, derivanti dal negozio privatistico susseguente ed accedente al provvedimento di assegnazione. (V 5319/82, mass n 423115; (V 1901/80, mass n 405512; (V 1812/75, mass n 375473).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)