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Sez. 1, Sentenza n. 4561 del 15/07/1986 (Rv. 447299 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - POSIZIONI SOGGETTIVE - AZIONI DELL'ASSEGNATARIO NEI CONFRONTI DELL'ENTE O DI TERZI - LIMITI - AZIONI A SALVAGUARDIA DELLA PROPRIETÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447299-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - POSIZIONI SOGGETTIVE - AZIONI DELL'ASSEGNATARIO NEI CONFRONTI DELL'ENTE O DI TERZI - LIMITI - AZIONI A SALVAGUARDIA DELLA PROPRIETÀ - ESCLUSIONE.*

In tema di assegnazione di alloggi economici e popolari, il negozio bilaterale che accede all'atto amministrativo di concessione per disciplinare il trasferimento del godimento del bene e il relativo regime, ha natura privatistica e contenuto analogo e corrispondente a quello di un contratto di locazione. Conseguentemente, l'assegnatario, avendo la titolarità dei soli diritti che competono al conduttore, può agire, nei confronti dello stesso ente o di terzi, soltanto a tutela di essi, ma non è legittimato a proporre azioni a salvaguardia della proprietà e, quindi, ad agire per ottenere la demolizione di opere abusive (nella specie, terrazza-balcone con pensilina) realizzate da altro assegnatario nel proprio alloggio. (V 394/86, mass n 444005; (V 5620/82, mass n 423387; (V 5319/82, mass n 423115; (V 4510/78, mass n 394183; (V 1812/75, mass n 375473).*

Riferimenti normativi: DPR 17/01/1959 num. 2 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 513 CORTE COST., Legge 05/08/1978 num. 457 art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)