Sez. U, Sentenza n. 1812 del 10/05/1975 (Rv. 375473 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - ASSEGNAZIONE - POSIZIONI SOGGETTIVE - NEGOZIO DI TRASFERIMENTO DEL GODIMENTO DELL'ALLOGGIO - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - DOMANDA DELL'ASSEGNATARIO PER LO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DELL'ENTE - GIURISDIZIONE DELL'AGO - POTERI DELL'AGO - SENTENZE DI CONDANNA DELL'ENTE AD UN FACERE - LEGITTIMITA - LIMITI.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - ASSEGNAZIONE - POSIZIONI SOGGETTIVE - NEGOZIO DI TRASFERIMENTO DEL GODIMENTO DELL'ALLOGGIO - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - DOMANDA DELL'ASSEGNATARIO PER LO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DELL'ENTE - GIURISDIZIONE DELL'AGO - POTERI DELL'AGO - SENTENZE DI CONDANNA DELL'ENTE AD UN FACERE - LEGITTIMITA - LIMITI.*
In tema di assegnazione di alloggi economici e popolari, il negozio bilaterale che, accedendo all'atto amministrativo con cui l'ente pubblico adotta il provvedimento di concessione, trasferisce allo assegnatario il godimento del bene e ne disciplina il regime, sia o meno preordinato al fine del riscatto della proprieta, configura un rapporto privatistico, costitutivo di reciproci diritti ed obblighi delle parti, analoghi ed assimilabili a quelli derivanti dal contratto di locazione. Da cio consegue che la pretesa dell'assegnatario, ove tenda alla conservazione effettiva e completa di quel godimento ed all'adempimento degli obblighi contrattuali dell'ente assegnante (nella specie consistenti nella eliminazione di vizi di costruzione e manutenzione), e correttamente avanzata davanti agli organi della giurisdizione ordinaria la quale puo emettere anche pronunce di condanna ad un facere (impregiudicato l'eventuale problema della loro esecuzione, per gli specifici limiti che essa incontra secondo i principi) dell'amministrazione, salvo che questa dimostri che il proprio comportamento omissivo si riconduca ad un provvedimento amministrativo, anche implicito, rivolto a realizzare una pubblica finalita ed incompatibile con la conservazione delle utilita contrattualmente assicurate all'assegnatario. (V 1262/74, mass n 369323; 2095/73, mass n 365276).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 2, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 3, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 4 CORTE COST., Legge 14/02/1963 num. 60 art. 3, Legge 14/02/1963 num. 60 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)