Sez. 6, Sentenza n. 3970 del 21/01/1977 Ud. (dep. 17/03/1977) Rv. 135486 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - COLPA ESCLUSIVA DELL'INFORTUNATO - IPOTESI VARIE.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - COLPA ESCLUSIVA DELL'INFORTUNATO - IPOTESI VARIE.*
Le norme sulla prevenzione degli infortuni, (DPR 27 aprile 1955, n 547) hanno la funzione primaria di evitare che si verifichino eventi lesivi della incolumita fisica, intrinsecamente connaturati all'Esercizio di talune attivita lavorative, anche nelle ipotesi in cui siffatti rischi siano conseguenti ad eventuale disaccortezza, imprudenza e disattenzione degli operai subordinati, la cui incolumita deve sempre essere protetta con appropriate cautele. Solo se il lavoratore pone in essere una condotta inopinabile, esorbitante dal procedimento di lavoro cui e addetto, ed incompatibile con il sistema di lavorazione oppure si concreti nella inosservanza, da parte sua, di precise Disposizioni antinfortunistiche, solo in questa evenienza, e configurabile la colpa dell'infortunato nella produzione dell'evento, con esclusione, in tutto o in parte, della responsabilita penale degli imprenditori e dei dirigenti e preposti nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze.*
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)