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Sez. 4, Sentenza n. 11973 del 24/11/1988 Ud. (dep. 05/12/1988) Rv. 179860 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - DOVERI DEL DATORE DI LAVORO - ERRORE GRAVE DEL LAVORATORE - PREVEDIBILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1988-11-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179860-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - DOVERI DEL DATORE DI LAVORO - ERRORE GRAVE DEL LAVORATORE - PREVEDIBILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

In tema di infortuni sul lavoro, quando risulti accertato l'errore grave del dipendente, a seguito di comportamento anormale, non potendosi ritenere sufficiente alcuna cautela atta a tanto scongiurare, deve giudicarsi non punibile il datore di lavoro, per inesigibilità di una condotta non obiettivamente prevedibile. (fattispecie in cui un lavoratore aveva utilizzato in modo improprio una mola, facendola lavorare a velocità superiore a quella indicata dal costruttore e riportata sullo stesso disco). (V mass n 156302; (V mass n 135486; (V mass n 138929; (Conf mass n 172317; (Conf mass n 166073; (contra mass n 154071).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)