Sez. 3, Sentenza n. 17195 del 04/12/2002 (Rv. 558958 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - CONDOTTA COLPOSA O DOLOSA DEI DIPENDENTI DELLA P.A. | Art. 61 legge n. 312 del 1980 - Portata - Responsabilità dell'insegnante per "culpa in vigilando" - Azione risarcitoria promossa da terzi - Legittimazione passiva dell'insegnante - Esclusione - Legittimazione passiva della pubblica istruzione e non del docente - Configurabilità - Potere dell'amministrazione di contestazione dell'"an" e del "quantum" - Sussistenza - Diritti e poteri del danneggiato - Costituzione di parte civile nel processo penale contro il soggetto danneggiante - Configurabilità - Conseguenze.
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - CONDOTTA COLPOSA O DOLOSA DEI DIPENDENTI DELLA P.A.
Il disposto dell'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 ha innovato la disciplina della responsabilità del personale della scuola per i danni prodotti ai terzi nell'esercizio delle funzioni di vigilanza degli alunni, sotto l'aspetto sia sostanziale che processuale, prevedendo, con riguardo a quest'ultimo, la surrogazione, nel lato passivo, dell'amministrazione al personale scolastico, nell'obbligazione risarcitoria verso i terzi danneggiati e la conseguente esclusione della legittimazione passiva degli insegnanti; ne deriva che, mentre l'amministrazione ha il più ampio potere di contestare sia l'"an" che il "quantum debeatur", la parte danneggiata mantiene tutti i diritti e le eccezioni da far valere ai fini dell'accertamento del diritto al risarcimento del danno, anche relativamente al più ampio termine di prescrizione o all'effetto interruttivo permanente del corso di questa derivante dalla eventuale costituzione di parte civile, ex art. 185 cod. pen., nel processo penale contro il soggetto danneggiante.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185, Legge 11/07/1980 num. 312 art. 61 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1203
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)